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Superbonus 110%: la tassazione sulle plusvalenze

La tassazione sulle plusvalenze di vendita per gli immobili che hanno usufrutto del Superbonus 110% è una misura fiscale introdotta in Italia per regolamentare e recuperare parte del beneficio economico derivato dal Superbonus 110%, applicabile agli immobili che vengono rivenduti a un prezzo superiore a quello di acquisto entro un certo periodo di tempo. Questa impostazione sulle plusvalenze ha lo scopo di evitare abusi nel mercato immobiliare, incoraggiando speculazioni legate a interventi di ristrutturazione e miglioramento energetico finanziati dallo Stato.

Introduzione

Il Superbonus 110% è un’agevolazione fiscale introdotta dal Decreto Rilancio (DL 34/2020) che consente ai proprietari di immobili di effettuare interventi di efficienza energetica e miglioramento sismico con una detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute. Questa misura è stata pensata per stimolare la riqualificazione energetica degli edifici e rilanciare il settore edilizio. Tuttavia, per evitare speculazioni, il governo ha introdotto una tassa sulle plusvalenze per gli immobili che, dopo aver usufruito del Superbonus, rivenduti generando un guadagno significativo in tempi brevi.

Normativa di riferimento

La normativa sulla tassazione delle plusvalenze sugli immobili si basa su alcune disposizioni generali contenute nel Codice Fiscale italiano, integra da norme specifiche legate al Superbonus. Le principali disposizioni normative sono:

  1. Articolo 67 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) – Disciplina la tassazione delle plusvalenze immobiliari in generale, stabilendo che le plusvalenze realizzate su immobili rivenduti entro 5 anni dall’acquisto o dalla costruzione sono soggette a tassazione, salvo alcune eccezioni (come la vendita di immobili adibiti ad abitazione principale).
  2. Norme specifiche sul Superbonus 110% – Sebbene la normativa del Superbonus non preveda inizialmente una tassazione specifica sulle plusvalenze, successivi interventi legislativi e chiarimenti hanno stabilito che, in caso di rivendita entro cinque anni dall’acquisto, la plusvalenza ottenuta sugli immobili che hanno beneficiato del Il superbonus può essere soggetto a tassazione.
  3. Circolari e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – Interpretazioni e chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate stabiliscono le modalità di calcolo della plusvalenza ei casi specifici in cui l’imposta è applicabile.

Funzionamento della tassazione sulle plusvalenze

La tassazione sulle plusvalenze per gli immobili riguarda l’ incremento di valore che un immobile ha subito dalla data di acquisto fino alla data di rivendita. In generale, la plusvalenza è determinata dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto dell’immobile, tenendo conto delle spese sostenute per migliorie, come quelle relative al Superbonus.

Calcolo della plusvalenza e tassazione

  1. Determinazione della plusvalenza : per determinare la plusvalenza imponibile, si calcola la differenza tra il prezzo di vendita dell’immobile e il prezzo di acquisto, aggiungendo anche i costi sostenuti per eventuali interventi di miglioramento che non siano già stati oggetto di agevolazioni (come appunto il Superbonus).
  2. Aliquota di tassazione : la plusvalenza è tassata come reddito diverso con un’aliquota del 26%, secondo quanto stabilito dal TUIR per le plusvalenze immobiliari.
  3. Esenzioni e casi particolari : se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del tempo tra acquisto e vendita, non si applica la tassazione sulla plusvalenza, anche se ha beneficiato del Superbonus.
  4. Periodo di riferimento : la tassazione si applica solo se la vendita avviene entro 5 anni dall’acquisto o dalla costruzione. Trascorso questo periodo, la plusvalenza non è più soggetta a impostazione, anche in caso di vendita a un prezzo superiore.

Esempi di applicazione della tassazione sulle plusvalenze

  1. Vendita di un appartamento ristrutturato con Superbonus entro cinque anni dall’acquisto : un proprietario acquista un appartamento per 150.000 euro e lo ristruttura sfruttando il Superbonus 110%, aumentando così il valore dell’immobile a 250.000 euro. Se rivende l’appartamento a 250.000 euro entro cinque anni dall’acquisto, realizza una plusvalenza di 100.000 euro (250.000 – 150.000). Questa plusvalenza sarà tassata al 26%.
  2. Vendita di una casa adibita ad abitazione principale : un proprietario compra una casa, la ristruttura con il Superbonus 110% e vi risiede come abitazione principale. Se decidi di venderla entro cinque anni, la plusvalenza realizzata non è tassabile, poiché la casa è stata utilizzata come abitazione principale.
  3. Vendita di un immobile commerciale ristrutturato con Superbonus : un immobile commerciale è acquistato per 200.000 euro, ristrutturato con il Superbonus (valore finale di 300.000 euro) e venduto a 300.000 euro entro cinque anni. Anche in questo caso, la plusvalenza di 100.000 euro è soggetta a tassazione al 26%, trattandosi di un immobile commerciale che non gode delle esenzioni previste per l’abitazione principale.

Conclusioni

La tassazione sulle plusvalenze di vendita per gli immobili che hanno usufrutto del Superbonus 110% è una misura di controllo che evita la speculazione immobiliare, bilanciando i vantaggi economici concessi dallo Stato attraverso il bonus fiscale. Questa normativa assicura che i proprietari che rivendono a breve termine immobili ristrutturati tramite agevolazioni fiscali contribuiscono, in parte, al recupero delle spese sostenute dalla collettività per finanziare il Superbonus.

Di Alfonso Panaro

Sono un ingegnere con oltre 40 anni di esperienza nel settore delle costruzioni e della compravendita immobiliare. Durante la mia carriera, ho avuto l'opportunità di lavorare su progetti di diversa natura e complessità, sviluppando una profonda conoscenza tecnica e strategica del mercato immobiliare. La mia passione per l'innovazione e l'ottimizzazione dei processi mi ha portato a offrire soluzioni personalizzate e mirate per soddisfare le esigenze dei miei clienti.