Il deposito cauzionale è una somma di denaro che l’inquilino versa al proprietario all’inizio di un contratto di locazione, come garanzia per eventuali danni all’immobile o per coprire il mancato pagamento dei canoni di locazione. Questo deposito serve a tutelare il locatore contro i possibili inadempimenti del conduttore e deve essere restituito al termine della locazione, se non vi sono danni o arretrati.
Caratteristiche principali del deposito cauzionale
- Importo massimo : la legge garanzia che il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone di locazione .
- Restituzione : al termine del contratto, se l’inquilino ha rispettato tutte le condizioni contrattuali e non ci sono danni, il deposito cauzionale deve essere restituito integralmente, comprensivo di eventuali interessi maturati.
- Interessi legali : il deposito cauzionale è soggetto a interessi legali annui che, se non concordati diversamente, vanno calcolati e corrisposti all’inquilino alla fine della locazione.
Funzione del deposito cauzionale
Il deposito cauzionale tutela il proprietario in caso di:
- Danni causa all’immobile o ai suoi arredi dall’inquilino.
- Mancato pagamento dei canoni di locazione o delle spese condominiali.
Il deposito cauzionale in conto canoni
No , il deposito cauzionale non può essere considerato in conto canoni , cioè non può essere usato come anticipo dei canoni mensili. È una somma distinta e separata dal canone, destinata solo a garantire eventuali inadempimenti. Durante la locazione, l’inquilino non può chiedere di scontare il deposito cauzionale dai canoni di affitto.
Riferimenti normativi
- La Legge n. 392/1978 , artt. 11, disciplina il deposito cauzionale per i contratti di locazione in Italia e pubblicità il limite di tre mensilità.
- Codice Civile, artt. 1590 e 1591 : responsabilità per danni al termine della locazione e restituzione dell’immobile.
In sostanza, il deposito cauzionale è una garanzia per il locatore, non una parte del pagamento dei canoni, ed è vincolato a essere utilizzato esclusivamente per eventuali danni o insolvenze, con obbligo di restituzione all’inquilino a fine contratto.